Art. 11
Sistemi individuali di raccolta elettronica
In vigore dal 17 apr 2019
Sistemi individuali di raccolta elettronica
1. Nel caso in cui non utilizzi il sistema centrale di raccolta elettronica, un gruppo di organizzatori può raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica in tutti gli Stati membri o in alcuni di essi attraverso un altro sistema di raccolta elettronica («sistema individuale di raccolta elettronica»).
I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.
2. Il gruppo di organizzatori garantisce che il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all', paragrafo 3, per la durata del periodo di raccolta.
3. Dopo la registrazione dell'iniziativa e prima dell'inizio del periodo di raccolta, e fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo in conformità del capo VI del regolamento (UE) 2016/679, il gruppo di organizzatori chiede all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica di certificare che tale sistema sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente rilascia un certificato in tal senso conformemente al modello di cui all'allegato IV entro un mese dalla richiesta. Il gruppo di organizzatori pubblica copia di tale certificato nel sito web utilizzato per il sistema individuale di raccolta elettronica.
Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
4. I sistemi individuali di raccolta elettronica presentano adeguati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che per tutto il periodo di raccolta:
a)
solo le persone fisiche possano firmare una dichiarazione di sostegno;
b)
le informazioni fornite riguardo all'iniziativa corrispondano alle informazioni pubblicate nel registro;
c)
i dati che i firmatari sono invitati a fornire siano conformi all'allegato III;
d)
i dati forniti dai firmatari siano raccolti e archiviati in modo sicuro.
5. Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'.
Per sviluppare le specifiche tecniche di cui al primo comma, la Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).
6. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte tramite un sistema individuale di raccolta elettronica, il periodo di raccolta può iniziare soltanto quando per tale sistema è stato rilasciato il certificato di cui al paragrafo 3.
7. Il presente articolo si applica soltanto alle iniziative registrate in conformità dell' entro il 31 dicembre 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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