Art. 18

Comunicazione

In vigore dal 17 apr 2019
Comunicazione 1.   La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza, agli obiettivi e al funzionamento di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione. Il Parlamento europeo contribuisce alle attività di comunicazione della Commissione. 2.   Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso esplicito di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione. I potenziali firmatari vengono informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al loro consenso per la raccolta del loro indirizzo di posta elettronica. 3.   Gli indirizzi di posta elettronica non possono essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno. Possono tuttavia essere raccolti contemporaneamente alle dichiarazioni di sostegno purché siano trattati separatamente.
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