Art. 17
Trasparenza
In vigore dal 17 apr 2019
Trasparenza
1. Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul suo sito web della campagna, informazioni chiare, esatte ed esaurienti riguardanti le fonti di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.
Le fonti dichiarate di finanziamento e di sostegno, inclusi i promotori, e gli importi corrispondenti sono chiaramente identificabili.
Il gruppo di organizzatori fornisce inoltre informazioni sulle organizzazioni che lo assistono su base volontaria, qualora tale sostegno non sia quantificabile sul piano economico.
Tali informazioni sono aggiornate almeno ogni due mesi durante il periodo compreso tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione in conformità dell'. Sono rese disponibili al pubblico da parte della Commissione in modo chiaro e accessibile nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.
2. La Commissione ha il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori di fornire qualsiasi informazione e chiarimento supplementari sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate ai sensi del presente regolamento.
3. La Commissione autorizza i cittadini a presentare un reclamo per quanto riguarda la completezza e la correttezza delle informazioni sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate dal gruppo di organizzatori e rende a tal fine disponibile un formulario di contatto nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.
La Commissione può chiedere al gruppo di organizzatori qualsiasi informazione supplementare in relazione ai reclami ricevuti ai sensi del presente paragrafo e, se del caso, aggiornare le informazioni relative alle fonti di finanziamento e sostegno nel registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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