Art. 15

Esame da parte della Commissione

In vigore dal 17 apr 2019
Esame da parte della Commissione 1.   Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa ai sensi dell', la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentirgli di esporre in dettaglio gli obiettivi dell'iniziativa. 2.   Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell', paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all', paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. Qualora la Commissione intenda intervenire in risposta all'iniziativa, anche, se del caso, adottando una o più proposte relative a un atto giuridico dell'Unione, la comunicazione illustra altresì il calendario previsto per tali azioni. La comunicazione è notificata al gruppo di organizzatori nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata. 3.   La Commissione e il gruppo di organizzatori informano i firmatari in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell', paragrafi 2 e 3. La Commissione fornisce, nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei, informazioni aggiornate sull'attuazione delle azioni illustrate nella comunicazione adottata in risposta all'iniziativa.
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