Art. 14
Pubblicazione e audizione pubblica
In vigore dal 17 apr 2019
Pubblicazione e audizione pubblica
1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.
2. Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo organizza l'audizione pubblica presso i suoi locali.
La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato.
Il Consiglio, altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, i parlamenti nazionali e la società civile hanno la possibilità di partecipare all'audizione.
Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.
3. In seguito all'audizione pubblica, il Parlamento europeo valuta il sostegno politico dell'iniziativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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