Art. 6

Registrazione

In vigore dal 17 apr 2019
Registrazione 1.   Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione. 2.   Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro. Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a: a) trasmettere le informazioni di cui all'allegato II in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione; b) indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell', paragrafi 1 e 2, qualora il gruppo di organizzatori sia composto da più di sette membri; c) se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi dell', paragrafo 7. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, la Commissione decide in merito alla richiesta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione. 3.   La Commissione registra l'iniziativa se: a) il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all', paragrafi 1 e 2, e ha designato le persone di contatto in conformità dell', paragrafo 3, primo comma; b) nella situazione di cui all', paragrafo 7, l'entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica; c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati; d) l'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio; e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell' del TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di determinare il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo, la Commissione valuta le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori conformemente al paragrafo 2. Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5. 4.   Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d) ed e), sono soddisfatte, ma che invece non è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi. In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro due mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione che ne precisa i motivi e trasmette le eventuali modifiche all'iniziativa originaria. Qualora il gruppo di organizzatori modifichi o mantenga la sua iniziativa iniziale in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione: a) registra l'iniziativa, se essa soddisfa il requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), oppure b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure c) si rifiuta di registrare l'iniziativa. La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo da parte del gruppo di organizzatori. 5.   Una volta che è stata registrata, l'iniziativa è pubblicata nel registro. Nel caso in cui la Commissione registri parzialmente un'iniziativa, essa pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa. In tal caso, il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito. 6.   La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori. 7.   Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione indica i motivi della sua decisione e informa il gruppo di organizzatori. La Commissione informa inoltre il gruppo di organizzatori di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a sua disposizione. La Commissione rende pubblicamente disponibili nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei tutte le decisioni adottate conformemente al presente articolo relative alle richieste di registrazione delle proposte di iniziative dei cittadini. 8.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.
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