Art. 5
Gruppo di organizzatori
In vigore dal 17 apr 2019
Gruppo di organizzatori
1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche (di seguito: il «gruppo di organizzatori»). I deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.
2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e il gruppo comprende residenti di almeno sette diversi Stati membri, al momento della registrazione dell'iniziativa.
Per ogni iniziativa la Commissione pubblica nel registro i nomi di tutti i membri del gruppo degli organizzatori conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
3. Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo di organizzatori e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori («persone di contatto»).
Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.
4. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali modifiche della sua composizione durante l'intera procedura e fornisce prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro durante l'intera procedura.
5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori sono responsabili in solido degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza, a norma del diritto nazionale applicabile.
6. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri assicurano che i membri di un gruppo di organizzatori siano soggetti, conformemente al diritto nazionale, a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di:
a)
false dichiarazioni;
b)
utilizzo fraudolento dei dati.
7. Se a norma del diritto nazionale di uno Stato membro è stata appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa, tale entità è considerata come un gruppo di organizzatori o, se del caso, come i suoi membri ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, dell', paragrafo 2, dell', paragrafi da 4 a 7, degli articoli da 7 a 19 e degli allegati da II a VII, a condizione che il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante abbia il mandato per agire a nome dell'entità giuridica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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