Art. 4

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri

In vigore dal 17 apr 2019
Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri 1.   La Commissione offre ai cittadini e ai gruppi di organizzatori informazioni facilmente accessibili e complete e assistenza in merito all'iniziativa dei cittadini europei, in particolare indirizzandoli verso le fonti di informazione e assistenza pertinenti. La Commissione pubblica per via elettronica e su carta una guida sull'iniziativa dei cittadini europei in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. 2.   La Commissione mette gratuitamente a disposizione una piattaforma collaborativa online per l'iniziativa dei cittadini europei. La piattaforma offre consulenza pratica e legale nonché uno spazio di discussione riguardo all'iniziativa dei cittadini europei per lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra cittadini, gruppi di organizzatori, portatori di interesse, organizzazioni non governative, esperti e altre istituzioni e organi dell'Unione che intendano parteciparvi. La piattaforma è accessibile alle persone con disabilità. I costi di gestione e manutenzione della piattaforma collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. 3.   La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il «registro»), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento. La Commissione aggiorna il registro su base regolare rendendo disponibili le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori. 4.   Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all', la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa, incluso il suo allegato, in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione entro i limiti di cui all'allegato II, affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Il gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle informazioni aggiuntive sull'iniziativa e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II, presentata conformemente all', paragrafo 2. Tali traduzioni sono di responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto delle traduzioni fornite dal gruppo di organizzatori corrisponde al contenuto dell'iniziativa presentata conformemente all', paragrafo 2. La Commissione provvede a che le informazioni presentate conformemente all', paragrafo 2, e le traduzioni presentate a norma del presente paragrafo siano pubblicate nel registro e sul sito web sull'iniziativa dei cittadini europei. 5.   La Commissione sviluppa un servizio di scambio di file per il trasferimento delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell', e mette tale servizio gratuitamente a disposizione dei gruppi degli organizzatori. 6.   Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire gratuitamente informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
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