Art. 3
Numero richiesto di firmatari
In vigore dal 17 apr 2019
Numero richiesto di firmatari
1. Un'iniziativa è valida se:
a)
ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di cittadini dell'Unione a norma dell', paragrafo 1 («firmatari»), appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; e
b)
in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri al Parlamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa.
2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino, indipendentemente dal luogo in cui ha firmato la dichiarazione di sostegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:788:oj#art-3