Art. 8

Periodo di raccolta

In vigore dal 17 apr 2019
Periodo di raccolta 1.   Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori («periodo di raccolta»), fatto salvo l', paragrafo 6. Tale data non può superare i sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data. Se durante il periodo di raccolta desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica tale intenzione alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima della nuova data prescelta per la conclusione del periodo di raccolta si conclude. La Commissione informa gli Stati membri della data di cui al primo comma. 2.   La Commissione indica le date di inizio e fine del periodo di raccolta nel registro. 3.   La Commissione chiude il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all' e il gruppo di organizzatori chiude il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all' alla data in cui termina il periodo di raccolta.
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