Art. 21

Comunicazione delle misure nazionali

In vigore dal 17 apr 2019
Comunicazione delle misure nazionali 1.   Entro il 1o gennaio 2020, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni specifiche adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento. 2.   La Commissione pubblica nel registro le suddette disposizioni nella lingua di comunicazione utilizzata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 1.
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