Art. 20

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

In vigore dal 19 mar 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139 Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all' del regolamento (CE) n. 2187/2005. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1)   «stock pelagici»: gli stock di cui all', paragrafo 1, lettere da c) ad h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock; 2)   «intervallo FMSY»: un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. A esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5 %; 3)   «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY; 4)   «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY; 5)   «valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali attuali, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine; 6)   «intervallo FMSY inferiore»: un intervallo contenente valori compresi tra l'MSY Flower e il valore FMSY; 7)   «intervallo FMSY superiore»: un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY Fupper; 8)   «Blim»: il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta; 9)   «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY; 10)   «Stati membri interessati»: gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.»; 2) l' è sostituito dal seguente: « Obiettivi specifici 1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all' sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all', paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo. 2.   Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale. 3.   A norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY. 5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all', paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger: a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all' nel caso della pesca multispecifica; b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi. 6.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.»; 3) al capo III, dopo l', è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Valori di riferimento per la conservazione I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all', paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale: a) MSY Btrigger per gli stock di cui all', paragrafo 1; b) Blim per gli stock di cui all', paragrafo 1.»; 4) l' è sostituito dal seguente: « Misure di salvaguardia 1.   Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all', paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l', paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa. 2.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all', paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l', paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca. 3.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere: a) le misure di emergenza di cui agli del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le misure di cui agli del presente regolamento. 4.   La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock è al di sotto dei livelli di cui all'articolo 4 bis.»; 5) all', è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L'obbligo di sbarco di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti per i pescatori ricreativi.»; 6) gli allegati I e II sono soppressi.
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