Art. 12
Limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale
In vigore dal 19 mar 2019
Limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale
1. I totali ammissibili di catture (TAC) per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) nell'ambito del piano sono accompagnati da una limitazione dello sforzo di pesca.
2. Nel fissare le possibilità di pesca, il Consiglio decide su base annua circa il numero massimo di giorni in mare per le navi presenti nella Manica occidentale, che utilizzano sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e per le navi della Manica occidentale che utilizzano reti fisse aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 220 mm.
3. Il numero massimo di giorni in mare di cui al paragrafo 2 è adattato proporzionalmente all'adattamento della mortalità per pesca corrispondente alla variazione dei TAC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:472:oj#art-12