Art. 10
Possibilità di pesca
In vigore dal 19 mar 2019
Possibilità di pesca
1. Al momento dell'assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione a norma dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dai pescherecci che partecipano alle attività di pesca multispecifica.
2. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Fatto salvo l', il TAC per gli stock di scampo nelle acque occidentali può essere stabilito per le zone di gestione corrispondenti a ciascuna delle aree di cui all', paragrafo 1, primo comma, punti da 22 a 25. In tali casi, il TAC per una zona di gestione può corrispondere alla somma dei limiti di cattura di tali unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.
Storico versioni
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