Art. 17
Valutazione del piano
In vigore dal 19 mar 2019
Valutazione del piano
Entro il 27 marzo 2024 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock ai quali si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'.
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