Art. 16

Cooperazione regionale

In vigore dal 19 mar 2019
Cooperazione regionale 1.   L', paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli e all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni per le acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni per le acque sudoccidentali. Tali Stati membri possono anche presentare insieme raccomandazioni comuni per l'insieme di tali acque. Tali raccomandazioni sono presentate conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro il 27 marzo 2020 e, successivamente, 12 mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all' del presente regolamento. Gli Stati membri interessati possono altresì presentare tali raccomandazioni ove necessario, in particolare in caso di un cambiamento della situazione di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento, o per far fronte a situazioni di emergenza identificate dal parere scientifico più recente. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente. 3.   La delega di potere di cui agli e all', paragrafo 2, del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.
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