Art. 14
Autorizzazioni di pesca e limiti massimi di capacità
In vigore dal 19 mar 2019
Autorizzazioni di pesca e limiti massimi di capacità
1. Per ciascuna delle zone CIEM di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009 per i pescherecci battenti la propria bandiera e che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni, gli Stati membri possono limitare anche la capacità totale dei pescherecci in questione che utilizzano un attrezzo specifico.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 integrando il presente regolamento, al fine di fissare limiti della capacità totale delle flotte degli Stati membri interessati, per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui all' del presente regolamento.
3. Ogni Stato membro predispone e mantiene aggiornato un elenco dei pescherecci titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.
Storico versioni
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