Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 19 mar 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali elencati di seguito, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque a esse adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano tali stock: 1) pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nelle sottozone CIEM 1, 2, 4, 6-8, 10 e 14 e nelle divisioni 3a, 5a-b, 9a e 12b; 2) granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b; 3) spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a e 8b; 4) spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 6a, 7b e 7 j; 5) spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8c e 9a; 6) merluzzo bianco (Gadus morhua) nella divisione CIEM 7a; 7) merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle divisioni CIEM 7e-k; 8) lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 4a e 6a; 9) lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nella divisione CIEM 6b; 10) lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 7b-k, 8a-b e 8d; 11) lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 8c e 9a; 12) rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM 7b-k, 8a-b e 8d; 13) rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM 8c e 9a; 14) eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione CIEM 6b; 15) eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione CIEM 7a; 16) eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle divisioni CIEM 7b-k; 17) merlano (Merlangius merlangus) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e 7e-k; 18) merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona CIEM 8 e nella divisione 9a; 19) nasello (Merluccius) nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7 e nelle divisioni 3a, 8a-b e 8d; 20) nasello (Merluccius) nelle divisioni CIEM 8c e 9a; 21) molva azzurra (Molva dypterygia) nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b; 22) scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale (FU) nella sottozona CIEM 6 e nella divisione 5b: — nel North Minch (FU 11); — nel South Minch (FU 12); — nel Firth of Clyde (FU 13); — nella divisione 6a, al di fuori delle unità funzionali (ovest della Scozia); 23) scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nella sottozona CIEM 7: — nel Mare d'Irlanda orientale (FU 14); — nel Mare d'Irlanda occidentale (FU 15); — nelle Porcupine banks (FU 16); — negli Aran Grounds (FU 17); — nel Mare d'Irlanda (FU 19); — nel Mar Celtico (FU 20-21); — nel Canale di Bristol (FU 22); — al di fuori delle unità funzionali (Mar Celtico meridionale, sud-ovest dell'Irlanda); 24) scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e: — nella parte settentrionale e centrale del Golfo di Biscaglia (FU 23-24); 25) scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nella zona Copace 34.1.1: — nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nella Galizia occidentale e nel Portogallo settentrionale (FU 26-27); — nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nel Portogallo sudoccidentale e meridionale (FU 28-29); — nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nel Portogallo, sudoccidentale e meridionale (FU 30-29); 26) occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 9; 27) passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione CIEM 7d; 28) passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione CIEM 7e; 29) merluzzo giallo (Pollachius) nelle sottozone CIEM 6 e 7; 30) sogliola (Solea solea) nelle sottozone CIEM 5, 12 e 14 e nella divisione 6b; 31) sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7d; 32) sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7e; 33) sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7f e 7 g; 34) sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7 h, 7 j e 7k; 35) sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8a e 8b; 36) sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8c e 9a. Qualora i pareri scientifici, in particolare quelli a cura del CIEM o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all' per modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate nel primo comma del presente paragrafo in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 4 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. 2.   La Commissione può presentare una proposta di modifica dell'elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base di pareri scientifici, ritenga necessaria tale modifica. 3.   Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all' del presente regolamento. 4.   Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati al paragrafo 1. Tuttavia, qualora per tali stock siano stabiliti intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa nell'ambito di altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano detti intervalli e dette misure. 5.   Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013. 6.   Il presente regolamento stabilisce, all', misure tecniche applicabili nelle acque occidentali relativamente a qualunque stock.
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