Art. 4

Obiettivi specifici

In vigore dal 19 mar 2019
Obiettivi specifici 1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all' sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all', paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo. 2.   Gli intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o a un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale. 3.   A norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per un dato stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY. 5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all', paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger: a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all' nel caso della pesca multispecifica; b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi. 6.   Laddove non sia possibile determinare gli intervalli FMSY per uno stock di cui all', paragrafo 1, in ragione dell'assenza di informazioni scientifiche adeguate, tale stock è gestito conformemente all' fintantoché gli intervalli FMSY non saranno disponibili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 7.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:472:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo