Art. 5
Gestione degli stock di catture accessorie
In vigore dal 19 mar 2019
Gestione degli stock di catture accessorie
1. Per gli stock di cui all', paragrafo 4, le misure di gestione, incluse se del caso le possibilità di pesca, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sono in linea con gli obiettivi di cui all'.
2. In assenza di informazioni scientifiche adeguate, gli stock di cui all', paragrafo 4, sono gestiti applicando l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all', paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e conformemente all', paragrafo 5, del presente regolamento.
3. A norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica per gli stock di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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