Art. 9
Misure tecniche
In vigore dal 19 mar 2019
Misure tecniche
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le seguenti misure tecniche:
a)
l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
b)
l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
c)
le limitazioni o i divieti concernenti l'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e
d)
la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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