Art. 11

Pesca ricreativa

In vigore dal 19 mar 2019
Pesca ricreativa 1.   Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock di cui all', paragrafo 1, il Consiglio può stabilire limiti applicabili in modo non discriminatorio ai pescatori ricreativi. 2.   Al momento della fissazione dei limiti di cui al paragrafo 1, il Consiglio si basa su criteri trasparenti e obiettivi, inclusi criteri di tipo ambientale, sociale ed economico,. I criteri da utilizzare possono riguardare, in particolare, l'impatto della pesca ricreativa sull'ambiente, l'importanza sociale di dette attività e il loro contributo all'economia nei territori costieri. 3.   Se del caso, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e proporzionate per il controllo e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi della pesca ricreativa.
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