Art. 13

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali

In vigore dal 19 mar 2019
Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali 1.   Per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l'obbligo di sbarco a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all', paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013. 2.   L'obbligo di sbarco di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti ai sensi dell' del presente regolamento.
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