Art. 15

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi

In vigore dal 19 mar 2019
Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi 1.   Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare a quello indicato all', paragrafo 2, e del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione. 2.   Nell'ambito della gestione congiunta degli stock con paesi terzi, l'Unione può procedere a scambi di possibilità di pesca con tali paesi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:472:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo