Art. 7

Valori di riferimento per la conservazione

In vigore dal 19 mar 2019
Valori di riferimento per la conservazione I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all', paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale: a) MSY Btrigger per gli stock di cui all', paragrafo 1; b) Blim per gli stock di cui all', paragrafo 1.
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