Art. 8
Misure di salvaguardia
In vigore dal 19 mar 2019
Misure di salvaguardia
1. Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock di cui all', paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l', paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.
2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza di uno degli stock di cui all', paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l', paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull'unità funzionale considerati e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.
3. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:
a)
le misure di emergenza di cui agli del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le misure di cui all' del presente regolamento.
4. La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock,nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza è al di sotto dei livelli di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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