Art. 21
Modifiche del regolamento (UE) 2018/973
In vigore dal 19 mar 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2018/973
Il regolamento (UE) 2018/973 è così modificato:
1)
All' è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, le taglie minime di riferimento per la conservazione dello scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione CIEM 3a sono fissate a 105 mm.
Il presente paragrafo si applica fino alla data in cui l'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 cessa di applicarsi.»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque unionali del Mare del nord
1. Per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all', paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. L'obbligo di sbarco di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti alla pesca ricreativa ai sensi dell', paragrafo 4, del presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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