Art. 87
Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2013
In vigore dal 12 mar 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2013
Il regolamento (UE) n. 389/2013 è così modificato:
1)
all' è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell' della direttiva 2003/87/CE.»;
2)
all' sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:
«4. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.
5. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.»;
3)
all' è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle unità emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra collegato all'EU ETS.»;
4)
l' è sostituito dal seguente:
«
Attuazione degli accordi di collegamento
L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli , della direttiva 2003/87/CE.»;
5)
è inserito il seguente articolo 99 bis:
«Articolo 99 bis
Sospensione degli accordi di collegamento
In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure previste dall'accordo.»;
6)
all'articolo 105 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Le norme elaborate conformemente agli accordi di cui all' della direttiva 2003/87/CE sono coerenti con le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati stilate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.»;
7)
l'articolo 108 è sostituito dal seguente:
«Articolo 108
Registrazioni
1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto.
2. I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell', paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con la persona fisica.
3. I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.
4. A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale.
5. Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
6. L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.»;
8)
nell'allegato XIV è inserito il seguente punto 4 bis:
«4 bis
Il 1o maggio di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dall'EUTL entro il 30 aprile, relativamente agli accordi in vigore a norma dell' della direttiva 2003/87/CE:
a)
quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti del registro dell'Unione;
b)
numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'EU ETS;
c)
somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, trasferite nel corso dell'anno civile precedente a conti del registro dell'Unione;
d)
somma delle quote trasferite, nel corso dell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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