Art. 85
Restrizioni d'uso
In vigore dal 12 mar 2019
Restrizioni d'uso
1. Le unità di Kyoto ai sensi dell', punto 12, del regolamento (UE) n. 389/2013 possono essere detenute nei conti dell'ETS iscritti nel registro dell'Unione fino al 1o luglio 2023.
2. Dopo il termine di cui al paragrafo 1, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali un elenco dei conti dell'ETS che contengono unità di Kyoto. In base all'elenco, l'amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.
3. Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore centrale, quest'ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale o in un conto designato a norma della legislazione nazionale.
Storico versioni
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