Art. 88
Abrogazione
In vigore dal 12 mar 2019
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 389/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.
Tuttavia, il regolamento (UE) n. 389/2013 continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e al periodo di adempimento di cui all', punto 30, di tale regolamento.
Storico versioni
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