Art. 88

Abrogazione

In vigore dal 12 mar 2019
Abrogazione Il regolamento (UE) n. 389/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 389/2013 continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e al periodo di adempimento di cui all', punto 30, di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo