Art. 5

Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo

In vigore dal 14 nov 2018
Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo 1.   Eurojust, quando agisce ai sensi dell’, paragrafo 1 o 2, lo fa per il tramite di uno o più membri nazionali interessati. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il collegio si concentra su questioni operative e su questioni di altro tipo direttamente connesse con aspetti operativi. Esso interviene nelle questioni amministrative solo nella misura necessaria ad assicurare l’espletamento delle sue funzioni operative. 2.   Eurojust agisce tramite il collegio: a) quando agisce ai sensi dell’, paragrafo 1 o 2: i) se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust; ii) se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati; b) quando agisce ai sensi dell’, paragrafo 3, 4 o 5; c) quando si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi; d) quando adotta il bilancio annuale di Eurojust, nel qual caso la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri; e) quando adotta il documento di programmazione di cui all’ o la relazione annuale di attività di Eurojust, nel qual caso la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri; f) quando elegge o revoca il presidente e i vicepresidenti a norma dell’; g) quando nomina il direttore amministrativo o, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico a norma dell’; h) quando adotta gli accordi di lavoro conclusi a norma degli , paragrafo 3, e dell’; i) quando adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, anche con riferimento alla loro dichiarazione di interessi; j) quando adotta relazioni, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l’attività operativa di Eurojust, ogniqualvolta tali documenti siano di natura strategica; k) quando nomina magistrati di collegamento a norma dell’; l) quando adotta qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal presente regolamento o che esula dalla responsabilità del direttore amministrativo a norma dell’; m) se altrimenti previsto dal presente regolamento. 3.   Quando svolge i suoi compiti, Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio. 4.   Il collegio può assegnare compiti amministrativi supplementari al direttore amministrativo e al comitato esecutivo oltre a quelli previsti dagli conformemente alle sue necessità operative. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il collegio può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore amministrativo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore amministrativo. 5.   Il collegio adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il regolamento interno di Eurojust. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo a maggioranza di due terzi, la decisione è adottata a maggioranza semplice. Il regolamento interno di Eurojust è approvato dal Consiglio mediante atti di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1727:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo (Art. 5 Regolamento (UE) 2018/1727) — Testo vigente | Portale Normativo