Art. 52
Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali
In vigore dal 14 nov 2018
Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali
1. Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
A tale scopo Eurojust predispone, ogni quattro anni, in consultazione con la Commissione, una strategia di cooperazione che specifica i paesi terzi e le organizzazioni internazionali riguardo ai quali sussiste un’esigenza operativa di cooperazione.
2. Eurojust può concludere accordi di lavoro con le entità di cui all’, paragrafo 1.
3. Eurojust può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze operative di Eurojust.
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