Art. 54
Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a e da paesi terzi
In vigore dal 14 nov 2018
Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a e da paesi terzi
1. Eurojust può coordinare, con l’accordo degli Stati membri interessati, l’esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora tali richieste debbano essere eseguite in almeno due Stati membri nell’ambito di una stessa indagine. Tali richieste possono altresì essere trasmesse a Eurojust da un’autorità nazionale competente.
2. In casi urgenti e conformemente all’ il CCO può ricevere e trasmettere le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da un paese terzo che ha concluso un accordo di cooperazione o di lavoro con Eurojust.
3. Fatto salvo l’, paragrafo 5 laddove le richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in un paese terzo siano presentate da uno Stato membro interessato, Eurojust agevola la cooperazione giudiziaria con il paese terzo in questione.
Storico versioni
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