Art. 56

Principi generali per il trasferimento dei dati personali operativi ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali

In vigore dal 14 nov 2018
Principi generali per il trasferimento dei dati personali operativi ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali 1.   Eurojust può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale, fatto salvo il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati delle altre disposizioni del presente regolamento, soltanto se sono rispettate le condizioni di cui al presente articolo: a) il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti di Eurojust; b) l’autorità nel paese terzo o l’organizzazione internazionale alla quale i dati personali operativi sono trasferiti è competente ai fini dell’applicazione della legge e competente in materia penale; c) nel caso in cui i dati personali operativi da trasferire in conformità del presente articolo siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro a Eurojust, quest’ultima deve ottenere l’autorizzazione preliminare dall’autorità competente interessata di detto Stato membro in conformità del suo diritto nazionale, a meno che detto Stato membro non abbia autorizzato itale trasferimento in termini generali o a condizioni particolari; d) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale, Eurojust impone al paese terzo o all’organizzazione internazionale di trasferimento di ottenere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo. Eurojust concede l’autorizzazione di cui alla lettera d) solo previa autorizzazione dello Stato membro da cui provengono i dati e dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono successivamente trasferiti. 2.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, Eurojust può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ricorre una delle condizioni seguenti: a) la Commissione ha deciso, a norma dell’, che il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate in conformità dell’ paragrafo 1, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell’ paragrafo 1; b) un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali operativi è stato concluso prima del 12 dicembre 2019 tra Eurojust e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI; oppure c) sulla base di un accordo internazionale concluso tra l’Unione europea e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. 3.   Gli accordi di lavoro di cui all’, paragrafo 3, possono essere utilizzati per definire le modalità di attuazione degli accordi o delle decisioni di adeguatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   In caso urgenti, Eurojust può trasferire dati personali operativi senza l’autorizzazione preliminare di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1, lettera c). Eurojust può effettuare il trasferimento soltanto se il trasferimento dei dati personali operativi è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l’autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione preliminare è informata senza ritardo. 5.   Gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione non trasferiscono successivamente i dati personali operativi ricevuti da Eurojust verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. In via di eccezione tale trasferimento può essere effettuato nei casi in cui Eurojust abbia autorizzato tale trasferimento dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi erano stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono successivamente trasferiti. 6.   Gli sono applicati al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento e dal diritto dell’Unione non sia pregiudicato.
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