Art. 59
Deroghe in specifiche situazioni
In vigore dal 14 nov 2018
Deroghe in specifiche situazioni
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza, o di garanzie adeguate ai sensi dell’, Eurojust può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:
a)
per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo;
b)
per salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato;
c)
per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; oppure
d)
in casi singoli, ai fini dello svolgimento dei compiti di Eurojust, a meno che Eurojust non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalgono sull’interesse pubblico al trasferimento.
2. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati. La documentazione contiene l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.
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