Art. 58
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
In vigore dal 14 nov 2018
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza, Eurojust può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale se:
a)
sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure
b)
Eurojust ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali operativi e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.
2. Eurojust informa il Garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati. La documentazione contiene l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.
Storico versioni
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