Art. 61
Stesura del bilancio
In vigore dal 14 nov 2018
Stesura del bilancio
1. Ogni anno il direttore amministrativo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al comitato esecutivo. La rete giudiziaria europea e le altre reti dell’Unione che partecipano alla cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all’ sono tempestivamente informate sulle sezioni relative alle loro attività prima della trasmissione dello stato di previsione alla Commissione.
2. Sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate, il comitato esecutivo verifica un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust per l’esercizio finanziario successivo che Eurojust trasmette al collegio per l’adozione.
3. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo dello stesso anno Eurojust invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell’organico.
4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell’Unione.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo dell’Unione destinato a Eurojust.
7. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico di Eurojust. Il collegio adotta il bilancio di Eurojust. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, il collegio procede agli opportuni adeguamenti del bilancio di Eurojust.
8. A qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio di Eurojust si applica l’articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (22).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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