Art. 48

Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell’Unione coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale

In vigore dal 14 nov 2018
Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell’Unione coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale 1.   Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale intrattengono rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea dello stesso Stato membro del membro nazionale e i corrispondenti nazionali di Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono prese le seguenti misure: a) i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete; b) il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale di Eurojust. Ne costituisce un’unità distinta sul piano funzionale; può avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete; c) i punti di contatto della rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni di Eurojust; d) Eurojust e la rete giudiziaria europea possono avvalersi del sistema di coordinamento nazionale Eurojust nel determinare se una richiesta debba essere trattata con l’assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea in conformità dell’, paragrafo 7, lettera b). 2.   I segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita con decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale di Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati. Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi rete pertinente coinvolta nella cooperazione giudiziaria in materia penale per la quale si prevede che il sostegno sotto forma di un segretariato sia fornito da Eurojust. Eurojust può prestare sostegno, anche, se del caso, attraverso un segretariato istituito presso Eurojust, alle pertinenti reti e ai pertinenti organismi europei coinvolti nella cooperazione giudiziaria in materia penale. 3.   La rete istituita con decisione 2008/852/GAI può chiedere che Eurojust le fornisca un segretariato. Se tale richiesta è effettuata, si applica il paragrafo 2.
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