Art. 49
Relazioni con Europol
In vigore dal 14 nov 2018
Relazioni con Europol
1. Eurojust prende tutte le misure opportune affinché Europol, nell’ambito del suo mandato, abbia accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit), alle informazioni fornite a Eurojust, fatte salve le eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall’organismo, ufficio o agenzia dell’Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che ha fornito le informazioni in questione. In caso di riscontro positivo (hit), Eurojust avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato l’hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro, dell’organo o organismo dell’Unione, del paese terzo o dell’organizzazione internazionale che l’ha fornita a Eurojust.
2. Le ricerche sulle informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Europol corrispondono con quelle trattate presso Eurojust.
3. Eurojust permette di effettuare ricerche ai sensi del paragrafo 1 solo previa comunicazione da parte di Europol dei membri del suo personale indicati come autorizzati ad effettuare tali ricerche.
4. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Eurojust in relazione a una singola indagine, Eurojust o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Europol, Eurojust informa quest’ultimo e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust si consulta con Europol.
5. Eurojust stabilisce e mantiene una stretta cooperazione con Europol nella misura allo svolgimento delle funzioni delle due agenzie e al raggiungimento dei loro obiettivi e tenuto conto della necessità di evitare inutili sovrapposizioni.
A tal fine, il direttore esecutivo di Europol e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.
6. Europol rispetta le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da uno Stato membro, un organo o organismo, dell’Unione, un paese terzo o un’organizzazione internazionale in relazione alle informazioni da esso fornite.
Storico versioni
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