Art. 47
Disposizioni comuni
In vigore dal 14 nov 2018
Disposizioni comuni
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, le autorità competenti di paesi terzi e le organizzazioni internazionali in conformità della strategia di cooperazione di cui all’.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell’, paragrafo 8, e dell’, Eurojust può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
3. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Eurojust può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l’Unione o i suoi Stati membri.
4. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati, Eurojust può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1 dati personali e trattarli.
5. Eurojust trasferisce i dati personali a istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a paesi terzi e a organizzazioni internazionali solo se necessario per lo svolgimento dei suoi compiti e conformemente agli . Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Eurojust ottiene il consenso della pertinente autorità competente di detto Stato membro, a meno che lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
6. Ove Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali abbiano ricevuto dati personali da Eurojust, i trasferimenti successivi a terzi di tali dati sono vietati a meno che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
Eurojust abbia ottenuto il previo consenso dello Stato membro che ha fornito i dati;
b)
Eurojust abbia dato il suo esplicito consenso alla luce delle circostanze del caso;
c)
il trasferimento successivo avvenga solo per una finalità specifica che non sia incompatibile con le finalità per le quali sono stati trasmessi i dati.
Storico versioni
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