Art. 21

Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

In vigore dal 14 nov 2018
Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali 1.   Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, a norma degli e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo. 2.   La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione solo se un’autorità competente dispone in tal senso. 3.   I membri nazionali scambiano tra loro o con le autorità nazionali competenti, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano. 4.   Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali dell’istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre. 5.   Le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso che interessi almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento a decisioni basate sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, qualora si verifichi una o più delle circostanze seguenti: a) il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro interessato, e rientra nell’elenco seguente: i) tratta di esseri umani; ii) abuso o sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; iii) traffico di stupefacenti; iv) traffico illecito di armi da fuoco, loro parti o componenti, nonché di munizioni o esplosivi; v) corruzione; vi) reati contro gli interessi finanziari dell’Unione; vii) falsificazione di monete o di altri mezzi di pagamento; viii) attività di riciclaggio; ix) criminalità informatica; b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un’organizzazione criminale; c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un’incidenza sul piano dell’Unione o può riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati. 6.   Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine: a) ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione; b) alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri; c) al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco. 7.   Le autorità nazionali competenti non sono tenute a trasmettere informazioni in singoli casi concreti se così facendo arrecherebbero pregiudizio agli interessi nazionali o metterebbero a repentaglio la sicurezza delle persone. 8.   Il presente articolo fa salve le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all’utilizzo delle informazioni già fornite. 9.   Il presente articolo fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio (19). 10.   Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust. L’autorità nazionale competente non è tenuta a trasmettere tali informazioni se sono già state trasmesse a Eurojust in conformità di altre disposizioni del presente regolamento.
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Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali (Art. 21 Regolamento (UE) 2018/1727) — Testo vigente | Portale Normativo