Art. 21
Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali
In vigore dal 14 nov 2018
Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali
1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, a norma degli e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione solo se un’autorità competente dispone in tal senso.
3. I membri nazionali scambiano tra loro o con le autorità nazionali competenti, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano.
4. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali dell’istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre.
5. Le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso che interessi almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento a decisioni basate sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, qualora si verifichi una o più delle circostanze seguenti:
a)
il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro interessato, e rientra nell’elenco seguente:
i)
tratta di esseri umani;
ii)
abuso o sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;
iii)
traffico di stupefacenti;
iv)
traffico illecito di armi da fuoco, loro parti o componenti, nonché di munizioni o esplosivi;
v)
corruzione;
vi)
reati contro gli interessi finanziari dell’Unione;
vii)
falsificazione di monete o di altri mezzi di pagamento;
viii)
attività di riciclaggio;
ix)
criminalità informatica;
b)
vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un’organizzazione criminale;
c)
vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un’incidenza sul piano dell’Unione o può riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.
6. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine:
a)
ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;
b)
alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri;
c)
al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco.
7. Le autorità nazionali competenti non sono tenute a trasmettere informazioni in singoli casi concreti se così facendo arrecherebbero pregiudizio agli interessi nazionali o metterebbero a repentaglio la sicurezza delle persone.
8. Il presente articolo fa salve le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all’utilizzo delle informazioni già fornite.
9. Il presente articolo fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio (19).
10. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust. L’autorità nazionale competente non è tenuta a trasmettere tali informazioni se sono già state trasmesse a Eurojust in conformità di altre disposizioni del presente regolamento.
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