Art. 22
Informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali competenti
In vigore dal 14 nov 2018
Informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali competenti
1. Eurojust comunica senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti informazioni relative ai risultati del trattamento delle informazioni e all’esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali informazioni possono includere dati personali.
2. Quando un’autorità nazionale competente chiede informazioni a Eurojust entro un determinato termine, Eurojust trasmette tali informazioni entro tale termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1727:oj#art-22