Art. 24

Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell’indice

In vigore dal 14 nov 2018
Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell’indice 1.   Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente regolamento o agli altri strumenti giuridici applicabili. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato. 2.   Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali o al personale autorizzato di Eurojust o a qualsiasi altra persona che lavori per conto di Eurojust e che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione dal direttore amministrativo. 3.   Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell’indice, in conformità dell’, paragrafo 4.
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