Art. 23

Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

In vigore dal 14 nov 2018
Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei 1.   Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all’allegato II e dati non personali. 2.   Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a: a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni; b) agevolare l’accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso; c) agevolare il controllo della liceità del trattamento dei dati personali da parte di Eurojust e il rispetto da parte di quest’ultima delle norme in materia di protezione dei dati applicabili. 3.   Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all’ della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (20). 4.   L’indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro di Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all’allegato II, punto 1, lettere da a) a i), k) e m), e punto 2. 5.   Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l’accesso al responsabile della protezione dei dati. Il membro nazionale interessato informa il responsabile della protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali. 6.   Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il membro nazionale può, tuttavia, conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se essi siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di tre mesi.
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