Art. 9

Accesso ai registri nazionali

In vigore dal 14 nov 2018
Accesso ai registri nazionali I membri nazionali hanno accesso alle informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del proprio Stato membro, o sono quanto meno in grado di ottenerle, in conformità del loro diritto nazionale: a) casellario giudiziario; b) registri delle persone arrestate; c) registri relativi alle indagini; d) registri del DNA; e) altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all’assolvimento dei propri compiti.
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