Art. 11

Presidente e vicepresidenti di Eurojust

In vigore dal 14 nov 2018
Presidente e vicepresidenti di Eurojust 1.   Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti scegliendoli tra i suoi membri nazionali, a maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono. Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza dei due terzi dopo il secondo turno, i vicepresidenti sono eletti a maggioranza semplice dei membri del collegio, mentre continua a essere necessaria la maggioranza dei due terzi per l’elezione del presidente. 2.   Il presidente esercita le sue funzioni a nome del collegio. Il presidente: a) rappresenta Eurojust; b) convoca e presiede le riunioni del collegio e del comitato esecutivo e tiene informato il collegio delle questioni di suo interesse; c) dirige i lavori del collegio e controlla la gestione quotidiana di Eurojust assicurata dal direttore amministrativo; d) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento interno di Eurojust. 3.   I vicepresidenti esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2, conferite loro dal presidente. Essi sostituiscono il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Il presidente e i vicepresidenti, nell’esercizio delle loro funzioni specifiche, sono assistiti dal personale amministrativo di Eurojust. 4.   Il mandato del presidente e dei vicepresidenti è di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta. 5.   Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, il suo mandato è prorogato affinché possa svolgere le funzioni di presidente o vicepresidente. 6.   Se il presidente o i vicepresidenti non sono più in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle loro funzioni, possono essere destituiti dalle loro funzioni dal collegio su proposta di un terzo dei suoi componenti. La decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio, esclusi il presidente o vicepresidente interessati. 7.   Qualora un membro nazionale sia eletto presidente di Eurojust, lo Stato membro interessato può distaccare un’altra persona adeguatamente qualificata al fine di rafforzare l’ufficio nazionale per la durata dell’incarico esercitato dall’altro membro nazionale quale presidente. In tal caso, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere una compensazione ai sensi dell’.
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