Art. 12
Meccanismo di compensazione per l’elezione alla carica di presidente
In vigore dal 14 nov 2018
Meccanismo di compensazione per l’elezione alla carica di presidente
1. Entro il 12 dicembre 2019, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, stabilisce mediante atti di esecuzione un meccanismo di compensazione ai fini dell’, paragrafo 7, a beneficio degli Stati membri il cui membro nazionale è eletto presidente.
2. Gli Stati membri possono ottenere una compensazione se:
a)
il loro membro nazionale è stato eletto presidente;
e
b)
chiedono una compensazione al collegio e giustificano la necessità di rafforzare l’ufficio nazionale a motivo dell’aumento del carico di lavoro.
3. La compensazione corrisposta è pari al 50 % dello stipendio nazionale della persona distaccata. La copertura delle spese di vitto ed alloggio e altre spese associate è effettuata su base comparativa rispetto a quella prevista per i funzionari dell’Unione o altri dipendenti pubblici distaccati all’estero.
4. Il costo del meccanismo di compensazione è a carico del bilancio di Eurojust.
Storico versioni
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