Art. 13

Riunioni del collegio

In vigore dal 14 nov 2018
Riunioni del collegio 1.   Le riunioni del collegio sono indette dal presidente. 2.   Il collegio tiene almeno una riunione al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta della Commissione per discutere i compiti di gestione del collegio. 3.   Eurojust invia a EPPO gli ordini del giorno delle riunioni del collegio ogniqualvolta si discutano questioni che sono rilevanti per l’esercizio delle funzioni di ‘EPPO. Eurojust invita EPPO a partecipare a tali riunioni senza diritto di voto. Ogni qualvolta EPPO sia invitata a una riunione del collegio, Eurojust le fornisce i documenti pertinenti su cui è basato l’ordine del giorno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1727:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo