Art. 15
Programmazione annuale e pluriennale
In vigore dal 14 nov 2018
Programmazione annuale e pluriennale
1. Entro il 30 novembre di ogni anno il collegio adotta un documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale, in base a un progetto predisposto dal direttore amministrativo e tenuto conto del parere della Commissione. Il collegio trasmette il documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e a EPPO. Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l’indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente.
3. Quando a Eurojust è affidato un nuovo compito, il collegio modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il collegio può delegare al direttore amministrativo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.
4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, la strategia di cooperazione con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all’, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’.
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