Art. 69
Valutazione e riesame
In vigore dal 14 nov 2018
Valutazione e riesame
1. Entro il 13 dicembre 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione dell’attuazione e dell’impatto del presente regolamento, dell’efficacia e dell’efficienza di Eurojust e delle sue pratiche di lavoro. Il collegio è ascoltato nella valutazione. La valutazione può riguardare, in particolare, l’eventuale necessità di modificare il mandato di Eurojust e le implicazioni finanziarie di tale modifica.
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al collegio. I risultati della valutazione sono pubblici.
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